Italian Court dismisses appeals on drug trafficking recidivism and sentencing due to procedural inadmissibility and factual errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Spagnuolo and Nizza inadmissible, ordering them to pay legal fees and a fine. The court ruled that arguments regarding recidivism and sentencing were procedurally barred because the lower court had already confirmed prior criminal history, while the appeal on drug quantity was rejected for lacking critical analysis of the facts. Furthermore, the appeal by Spagnuolo was dismissed because the parties had previously agreed on specific points, thereby waiving the right to raise new grievances in the final review stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible when arguments rely on facts already established by the lower court or when parties have waived the right to contest specific issues through prior agreements, resulting in the loss of the opportunity to challenge the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPAGNUOLO GIUSEPPINA nato a BENEVENTO il 23/03/1976 NIZZA COSIMO nato a BENEVENTO il 03/09/1975 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo e il quarto motivo di ricorso di Nizza Cosimo, che eccepiscono la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla conferma della recidiva e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sono inammissibili perché, diversamente da quanto ritenuto dal difensore, dal certificato del casellario giudiziale risulta l'imputato era già stato ritenuto recidivo; su queste basi, la Corte di merito ha confermato la sussistenza dei presupposti integranti la contestata recidiva reiterata e specifica, posto che il nuovo reato, relativo alla detenzione a fine di spaccio di tre kg. di sostanza stupefacente del tipo "pesante", è stato ritenuto dimostrativo, in maniera certamente non implausibile sotto il profilo logico, della "elevata propensione e abilità criminale del Nizza, nonché della sua stabile dedizione alla vendita di sostanze stupefacenti" (p. 9 della sentenza impugnata), circostanze, queste, che, inoltre, hanno logicamente indotto la Corte di merito anche a negare i presupposti per una mitigazione della pena ex art. 62-bis cod. pen.; osservato che il secondo motivo, che eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile perché fattuale e non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.
U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), con una valutazione di fatti immune da vizi logici, ha correttamente escluso l'invocata derubricazione sulla base del considerevole dato ponderale dello stupefacente, pari a complessivi tre kg. tra cocaina ed eroina: elemento, questo, correttamente ritenuto dirimente, non essendo plausibile ritenere che, a fronte di tale quantitativo, l'offesa possa qualificarsi di termini di "lieve entità"; considerato che il terzo motivo, che lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile, sia perché diretto a una rivalutazione del materiale probatorio - attività preclusa nel giudizio di legittimità - sia perché non si confronta criticamente con la motivazione, la quale, con un apparato argomentativo privo di vizi logici, ha ribadito la destinazione allo spaccio dello stupefacente sequestrato presso l'abitazione del Nizza, il quale alla vista degli agenti di p.g. aveva provato a disfarsi della droga, in considerazione sia al non trascurabile dato ponderale, sia al rinvenimento di bilancini di precisione, sia dalle captazioni telefoniche precedenti il giorno del sequestro; letta la memoria del difensore di Cosimo Nizza, il quale, nel riprendere le argomentazioni del ricorso, senza apportare elementi di novità insiste per l'accoglimento del ricorso; rilevato che il ricorso di Spagnuolo Giuseppina, che deduce genericamente il vizio motivazione con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc. pen, è inammissibile in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d