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Ordinanza — n. 22465/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drug trafficking charges for lack of critical analysis of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22465/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding insufficient evidence and improper reclassification of the crime were merely factual repetitions without critical legal analysis. Consequently, the lower court's conviction for drug trafficking based on surveillance and interception data was upheld.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is merely factual and does not critically analyze the arguments supporting the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal drug trafficking conviction lack of critical analysis procedural costs Cassazione ordinanza reati qualificati contro gli stupefacenti dipendenza da sostanze altri reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
23 della sentenza di primo grado: elementi ritenuti incompatibili, in maniera certamente non manifestamente illogica, con la qualificazione del fatto in termini di "lieve entità"; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
art. 616 cod. proc. pen
23 della sentenza di primo grado: elementi ritenuti incompatibili, in maniera certamente non manifestamente illogica, con la qualificazione del fatto in termini di "lieve entità"; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JADAMA KALILU nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Jadama Kalilù, che deduca il vizio di motivazione con riguardo alla mancata assoluzione per insufficienza e contraddittorietà della prova, è inammissibile perché fattuale e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata,. la quale ha ribadito l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato sulla base dei servizi di osservazione e dell'attività di intercettazione telefonica, elementi che, letti in maniera congiunta, dimostrano che il ricorrente si sia stato protagonista di molteplici episodi di cessione di sostanza stupefacente; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile perché fattuale e non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), con una valutazione di fatti immune da vizi logici, ha correttamente escluso l'invocata derubricazione sulla base delle modalità sistematiche e professionali dell'attività di spaccio accertate nel caso concreto e del conseguente rilevante volume di affari, come si desume dalle dichiarazioni del Vassalli e del Cardea, nonché dal sequestro della droga ceduta al Castagna e dalla conversazione tra l'imputato e il Bordoni, riportata a p. 23 della sentenza di primo grado: elementi ritenuti incompatibili, in maniera certamente non manifestamente illogica, con la qualificazione del fatto in termini di "lieve entità"; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

A Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci