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Ordinanza — n. 22462/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments and failure to address trial evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22462/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant raised generic arguments regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure without addressing the trial's evidence. The appellant admitted guilt while contesting the penalty, ignoring the clear proof of transporting 100 kilograms of hashish. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant raises generic arguments without confronting the specific arguments of the lower court or the pacified probative findings.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments failure to address evidence admission of guilt procedural costs detenzione di stupefacenti dipendenza da sostanze mantenimento della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stato richiesto l'annullamento della decisione per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., difettando la prova degli elementi costitutivi del reato.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stato richiesto l'annullamento della decisione per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., difettando la prova degli elementi costitutivi del reato.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAIDARJI ANDRIAN nato il 28/03/1988 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30 settembre 2022 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del 22 dicembre 2021 del Tribunale di Tivoli resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale Andrian Gaidarji era stato condannato alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro ottomila di multa per il reato di cui agli artt. 73, comma 4, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stato richiesto l'annullamento della decisione per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., difettando la prova degli elementi costitutivi del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Invero il ricorrente - con argomento del tutto generico e in parte contraddittorio, avendo invocato la violazione dell'art. 129 cit. ma al contempo rilevando che la pena avrebbe dovuto essere mitigata - ha contestato la motivazione della sentenza, senza, tuttavia, confrontarsi affatto con gli argomenti spesi dalla Corte territoriale. Neppure una considerazione, dunque, è stata riservata alle pacifiche risultanze probatorie, laddove l'imputato era stato fermato alla guida di un'autovettura con a bordo un ingente quantitativo di hashish, circa cento chilogrammi suddiviso in duecento panetti. Il ricorrente, peraltro, aveva ammesso l'addebito, dichiarando di essersi accordato per trasportare la merce in cambio di duemila euro, nella piena consapevolezza di compiere un'attività illecita.

4. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, che non tiene in considerazione gli inequivoci passaggi argomentativi della sentenza impugnata, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 5.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro cinquemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14/04/2023 Il Consigliere estenso