Italian court dismisses appeal against settlement agreement, ruling waived rights to raise new legal issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the parties' agreement to settle implied a waiver of all further grievances. The appellant, Capone Clarissa, challenged a lower court's judgment based on a settlement, but the court found no exceptions for her specific arguments regarding illegal penalties or consent validity. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An agreement to settle implies a waiver of all further grievances in the subsequent appeal, except for specific exceptions regarding illegal penalties and defects in consent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPONE CLARISSA nato a ROMA il 13/07/1991 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle pa7-% udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Capone Clarissa avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc. pen. è inammissibile, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2