Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to address the court's reasoning on hashish quantity. The court ruled the appeal ignored the solid arguments regarding drug supply capacity. Consequently, the appeal was declared inadmissible under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Benito Di Lazzaro inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to recognize a mitigated offense regarding hashish possession, yet the appellate court had already acknowledged a similar offense for cocaine and provided solid reasoning based on the seized quantity of 1,139 doses. The court dismissed the appeal because it did not engage with the specific arguments used to justify the different conclusion for hashish, noting the appellant was not at fault for this oversight.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: An appeal is inadmissible if the appellant fails to address the specific reasoning of the lower court regarding the quantity of seized substances and the resulting capacity for drug supply, thereby ignoring the established legal basis for the conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LAZZARO BENITO nato a CITTA DI CASTELLO il 25/10/1939 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI; ,, I
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14 luglio 2022 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del 21 febbraio 2021 del Tribunale di Tivoli resa in esito a giudizio abbreviato, ha tra l'altro rideterminato in anni due mesi dieci di reclusione ed euro dodicimila di multa la pena inflitta a Benito Di Lazzaro per i reati siccome riqualificati a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatta eccezione per il capo A) quanto alla detenzione di hashish.
2. E' stato proposto ricorso per cassazione dal Di Lazzaro, chiedendo l'annullamento della decisione per il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche in complessiva relazione al capo A).
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile. La censura, infatti, trascura del tutto che la stessa ipotesi lieve - sempre per il capo A) - è stata riconosciuta con riguardo alla detenzione di cocaina. Quanto alla detenzione di hashish, invece, la diversa conclusione è stata motivata con argomento del tutto congruo e solido, con il quale il ricorso non si confronta affatto, evidenziandosi che dal quantitativo di sostanza in sequestro potevano essere ricavate 1139 dosi medie singole. A riprova, dunque, di una elevata e collaudata capacità di rifornimento e di cessione, con conseguente capacità di penetrazione nelle attività di spaccio e, dunque, di collegamento di entrambi gli imputati con ambienti criminali.
4. L'impugnazione, in definitiva, non si confronta appieno con la ratio decisoria, la quale ha congruamente illustrato il differente percorso argomentativo già ricordato. 4.1. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos