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Ordinanza — n. 22457/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for procedural defects and legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22457/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible due to procedural defects and substantive legal errors. The appellant argued for a reclassification of facts under Article 73 of the Drug Trafficking Law, but the lower court correctly assessed the quantity of drugs, location, and motive. The court rejected the appeal because the arguments were either factually unsupported or contradicted established case law regarding drug offenses and sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it fails to critically analyze the reasoning of the lower court or if it reiterates arguments already properly examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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drug trafficking conviction inadmissible appeal procedural defects reclassification of facts sentencing guidelines dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di cocaina contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 81 cod. pen.
Art. 99, 132, 133, 69 comma 4 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen., e che la pena è stata inflitta nel minimo edittale, con un esiguo aumento per la continuazione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 69, ultimo comma cod. pen.
art. 81 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
pen., e che la pena è stata inflitta nel minimo edittale, con un esiguo aumento per la continuazione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
Sez. 4, n. 14193 del 11/03/2021, Ventimiglia
Sez. 4, n. 14193 del 11/03/2021, Ventimiglia, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGNALOSA LEOPOLDO nato a TORRE DEL GRECO il 22/06/1982 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo di ricorso di Pignalosa Leopoldo, che eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile perché fattuale e non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), con una valutazione di fatti immune da vizi logici, ha correttamente escluso l'invocata derubricazione sulla base degli elementi accertati nel caso in esame, ossia: l'apprezzabile dato ponderale dello stupefacente, pari a 50 dosi medie singole per la cocaina ed a 89 per l'hashish; il rinvenimento della somma di 421,90 euro suddivisa in banconote di vario taglio; il luogo della condotta - noto quale piazza di spaccio - e gli accorgimenti utilizzati dall'imputato; le dichiarazioni dello stesso ricorrente, che ha ammesso di avere agito in quanto versava in gravi difficoltà economiche e di avere perciò chiesto di lavorare come spacciatore; osservato che il secondo motivo, che eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'art. 81 cod. pen., è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e perché attinente alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la reviviscenza dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.

I. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014) comporta la configurabilità di reati distinti qualora la condotta abbia ad oggetto sostanze appartenenti a tabelle diverse, che possono dar luogo, a seconda delle evenienze, a concorso materiale, a concorso formale e alla continuazione tra reati, con effetti diversi sul piano del trattamento sanzionatorio (da ultimo, cfr. Sez. 4, n. 14193 del 11/03/2021, Ventimiglia, Rv. 281015); considerato che il terzo motivo, che lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio in relazione agli artt. 99, 132, 133, 69 comma 4, cod. pen., non è parimenti consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, il quale ha correttamente evidenziato che l'invocato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla ritenuta recidiva è impedito dal chiaro disposto dell'art. 69, ultimo comma, cod. pen., e che la pena è stata inflitta nel minimo edittale, con un esiguo aumento per la continuazione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende