Italian court dismisses appeal as mere complaint on facts, upholding drug possession conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Gianluca Penna inadmissible, ruling it constituted mere complaints on facts rather than a legal violation. The appellant argued regarding the evidence of drug possession and the reasoning behind the conviction, but the appellate court had already adequately evaluated these points. Consequently, the court upheld the original decision excluding the drugs for personal use only and ordered Penna to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 111 cod. proc. pen.: An appeal based solely on factual complaints or reiteration of previously rejected arguments is inadmissible if the lower court's factual assessment was not manifestly illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENNA GIANLUCA nato a ROMA il 09/10/1984 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Penna Gianluca, che deduce la violazione di legge con riferimento alla prova della detenzione ai fini di cessione e relativo vizio di motivazione, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata, la quale, con apprezzamento fattuale non manifestamente illogico, ha escluso la destinazione dello stupefacente sequestrato all'uso esclusivamente personale valorizzando, in maniera congiunta, una serie di elementi accertati nel caso concreto, quali: le modalità di detenzione della sostanza stupefacente, rinvenuta a bordo della vettura condotta dall'imputato; la diversa tipologia di sostanze; la cospicua somma di denaro contante trova nella disponibilità del ricorrente, peraltro gravato da precedenti reiterati, specifici e recenti, nonché le circostanze di tempo e luogo della detenzione, atteso che l'imputato abita vicino al luogo in cui è stato fermato, sicché non è dato comprendere perché avesse portato fuori della propria abitazione, in IiITLh( tutto lo stupefacente che era in suo possesso, occultandolo a bordo della propria autovettura; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 ap