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Ordinanza — n. 22456/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as mere complaint on facts, upholding drug possession conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22456/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal by Gianluca Penna inadmissible, ruling it constituted mere complaints on facts rather than a legal violation. The appellant argued regarding the evidence of drug possession and the reasoning behind the conviction, but the appellate court had already adequately evaluated these points. Consequently, the court upheld the original decision excluding the drugs for personal use only and ordered Penna to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 111 cod. proc. pen.: An appeal based solely on factual complaints or reiteration of previously rejected arguments is inadmissible if the lower court's factual assessment was not manifestly illogical.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal mere factual complaint drug possession conviction procedural costs Cassazione ordinanza detenzione di stupefacenti confisca del veicolo a motore dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 111 cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 9753/2025 — snpen
Italian Court dismisses appeal on drug charges citing lack of procedural admissibility and logical reasoning.
Sentenza — n. 19616/2025 — snpen
Cassation court dismisses appeal for drug trafficking conviction due to procedural violations and lack of personal use evidence.
Ordinanza — n. 30659/2025 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of diligence in contesting drug possession charges.
Sentenza — n. 25759/2026 — snpen
Cassation court partially allows appeal regarding contradictory sentencing reasoning for drug trafficking continuation. The court annuls the decision due to logical inconsistencies in the aggravating circumstances. The defense argued for reduced penalties based on lack of exclusive vehicle control. The court found the first ground infounded but the second ground valid due to conflicting factual assessments. The ruling annuls the sentence with remittal to correct the motivational defect. The decision establishes that sentencing must not rely on contradictory factual evaluations. The court emphasized the need for logical coherence in criminal judgments. The case involves drug trafficking charges under Italian penal code provisions. The outcome requires the lower court to re-evaluate the penalty increase. The legal principle requires consistent reasoning in sentencing decisions.
Sentenza — n. 39152/2022 — snpen
Italian Court dismisses appeal for lack of admissible grounds regarding sentencing and asset confiscation.

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENNA GIANLUCA nato a ROMA il 09/10/1984 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di Penna Gianluca, che deduce la violazione di legge con riferimento alla prova della detenzione ai fini di cessione e relativo vizio di motivazione, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata, la quale, con apprezzamento fattuale non manifestamente illogico, ha escluso la destinazione dello stupefacente sequestrato all'uso esclusivamente personale valorizzando, in maniera congiunta, una serie di elementi accertati nel caso concreto, quali: le modalità di detenzione della sostanza stupefacente, rinvenuta a bordo della vettura condotta dall'imputato; la diversa tipologia di sostanze; la cospicua somma di denaro contante trova nella disponibilità del ricorrente, peraltro gravato da precedenti reiterati, specifici e recenti, nonché le circostanze di tempo e luogo della detenzione, atteso che l'imputato abita vicino al luogo in cui è stato fermato, sicché non è dato comprendere perché avesse portato fuori della propria abitazione, in IiITLh( tutto lo stupefacente che era in suo possesso, occultandolo a bordo della propria autovettura; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 ap