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Ordinanza — n. 22455/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for late filing and procedural error regarding incidental appeal status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22455/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a late filing date and a procedural error in the nature of the incidental appeal. The appellant, Eljon Laci, sought annulment of a lower court decision that had previously rejected his incidental appeal, arguing the minor offense provision was not recognized. The court ruled that the appeal was untimely and structurally invalid as it was not properly antagonistic to an opposing party's appeal.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990: The Court of Cassation cannot grant merits-based acquittal; appeals must be timely and properly antagonistic to an opposing party's appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal late filing deadline incidental appeal status procedural error minor offense provision imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze violazione semplice della LCStr

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73 comma 5 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Con sentenza del 17 marzo 2022 la Corte di Appello di Venezia ha tra l'altro dichiarato l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da Eljon Laci, già condannato in primo grado alla pena di anni quattro mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.
Art. 73 comma 1 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Con sentenza del 17 marzo 2022 la Corte di Appello di Venezia ha tra l'altro dichiarato l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da Eljon Laci, già condannato in primo grado alla pena di anni quattro mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12824 del 13/02/2020, Ferraresi
Sez. 5, n. 51100 del 21/09/2017, De Angelis
278816; Sez. 5, n. 51100 del 21/09/2017, De Angelis, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LACI ELJON nato il 13/12/1989 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 marzo 2022 la Corte di Appello di Venezia ha tra l'altro dichiarato l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da Eljon Laci, già condannato in primo grado alla pena di anni quattro mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti della sentenza dell'Il marzo 2021 del Tribunale di Vicenza resa in esito a giudizio abbreviato.

2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale l'imputato Laci ha richiesto l'assoluzione o, comunque, l'annullamento della decisione per il mancato riconoscimento della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.

4. In primo luogo va osservato che questa Corte di legittimità non può certo assolvere l'imputato, come chiesto in via primaria, in quanto un tale esito può conseguire soltanto al giudizio di merito. 4.1. Sempre in via preliminare, va rilevato che la motivazione della sentenza, pronunciata il 17 marzo 2022, è stata depositata il 14 giugno 2022, entro l'assegnato termine di giorni novanta. Dalla scadenza del 15 giugno 2022 decorrevano i quarantacinque giorni per l'impugnazione, scadenti il 30 luglio 2022. Il ricorso è stato invece depositato, tardivamente, il 2 agosto 2022.

5. In ogni caso, peraltro, la Corte territoriale aveva già dichiarato inammissibile il gravame proposto dal Laci, dato che questi - scaduti i termini per impugnare - aveva proposto soltanto un appello incidentale rispetto a quello depositato dal coimputato Zraibi; mentre la sentenza impugnata ha correttamente evidenziato che questo gravame può essere ammesso solo come antagonista rispetto a quella di una parte processualmente avversa, e che una tale ipotesi non ricorreva nel caso di specie, a fronte dell'appello proposto solo dal coimputato. 5.1.

A questo proposito, infatti, l'appello incidentale non ha mutato la propria configurazione strutturale di impugnazione esclusivamente antagonista rispetto a quella di una parte processualmente avversa, per cui l'appello proposto dall'imputato non deve essere notificato ai coimputati, non potendo gli stessi proporre appello incidentale (Sez. 1, n. 12824 del 13/02/2020, Ferraresi, Rv. 278816; Sez. 5, n. 51100 del 21/09/2017, De Angelis, Rv. 271545). 5.1.1. Per mera completezza si rileva altresì che la sentenza non avrebbe potuto essere censurata con riguardo all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, alla luce di una motivazione del tutto solida e con la quale, peraltro, l'impugnazione non si confronta affatto.

6. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14/04/2023 Il Cons