Italian court dismisses appeal for lack of statutory grounds under Art. 448 CPP regarding sentence application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Greca Meritan inadmissible for failing to meet the specific grounds required by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Meritan argued for a generic defect in reasoning against a sentence issued via a settlement agreement, but the court found no connection to the limited exceptions permitted for such appeals. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against sentences issued via settlement agreements are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or penalty legality; generic defects in reasoning do not constitute valid grounds for admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECA MERITAN nato il 08/01/1992 avverso la sentenza del 12/10/2022 del GIP TRIBUNALE di PARMA(dato avviso alle rs—Fàftr',1 udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso di Greca Meritan, che deduce genericamente il vizio di motivazione avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cessazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2023.