Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22452/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22452/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22452/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 5 ottobre 2022 la Corte di Appello di .Genova ha confermato la sentenza dell'Il marzo 2022 dal Tribunale di La Spezia, in forza della quale Djibril Traore qra stato condannato alla pena di mesi sei giorni venti Ait 411 di reclusione reclusione ed euro 1147Vper il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22452/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 3.1. In relazione alla censura formulata, al riguardo il Giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (in specie era stato così ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato)(Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Parole chiave

Generato dall'IA
commisurazione della pena per traffico di stupefacenti detenzione di stupefacenti riduzione della pena riabilitazione carcerazione preventiva eccessiva precedenti penali gravi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
In relazione alla censura formulata, al riguardo il Giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAORE DJIBRIL nato il 15/12/1987 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5 ottobre 2022 la Corte di Appello di .Genova ha confermato la sentenza dell'Il marzo 2022 dal Tribunale di La Spezia, in forza della quale Djibril Traore qra stato condannato alla pena di mesi sei giorni venti Ait 411 di reclusione reclusione ed euro 1147Vper il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale l'imputato ha richiesto l'annullamento della decisione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In relazione alla censura formulata, al riguardo il Giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (in specie era stato così ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato)(Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Infatti, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). 3.1.1. La sentenza impugnata pertanto, applicando correttamente i principi, ha altresì non illogicamente attribuito rilievo preponderante ai numerosi precedenti penali dell'imputato e alla negativa personalità siccome emergente, In tal senso la Corte territoriale ha infatti evidenziato, per un verso, l'assenza di elementi positivamente valutabili al riguardo, e, per altro verso, i plurimi precedenti penali a carico dell'imputato, anche per reati gravi (tra i quali, rapina aggravata in concorso; porto di arma bianca; tentato furto aggravato).

Questi - peraltro uniti a pendenze specifiche - hanno dunque indotto i Giudici di merito ad escludere l'occasionalità della condotta valutata in questa sede, che, per contro, è stata ritenuta espressione della propensione del soggetto a trarre profitti illeciti dal traffico di stupefacenti. Infine la Corte genovese ha rilevatc che, al momento dell'arresto per questi fatti, il ricorrente era sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con riferimento ad analogo reato.

4. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, che invero neppure si confronta con gli elementi così evidenziati, non può che condurre all'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14/04/2023 Il Con