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Ordinanza — n. 22451/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere factual complaints lacking specific legal criticism under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22451/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it consisted solely of factual complaints without specific legal criticism. The appellant argued against the court's finding of criminal liability regarding a construction project, but the court noted these arguments were already fully examined and rejected in the lower judgment. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p., n. 3: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it contains only mere complaints on facts or legal conclusions already adequately examined and rejected in the judgment under review, without presenting specific critical arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints lack of specific criticism cassation procedure procedural costs criminal liability art 616 c.p.p. abusivismo edilizio

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
3 della sentenza impugnata), e ciò in assenza della "doppia conformità" prevista dal vigente P.R.G., stante l'insistenza del manufatto su zona vincolata; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p., n. 3
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
3 della sentenza impugnata), e ciò in assenza della "doppia conformità" prevista dal vigente P.R.G., stante l'insistenza del manufatto su zona vincolata; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CINELLI NATALINO nato a EBOLI il 25/12/1969 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Cinelli Natalino, che deduce contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito e non scandito da specifica criticità delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata, la quale ha ribadito che la copertura indicata nel capo 1) dell'imputazione - sebbene prevista dall'originario progetto del 1986 - non era stata all'epoca realizzata ma venne eseguita solo poco prima - non oltre un anno - del sopralluogo effettuato il 12 aprile 2018 dai dipendenti comunali, come risulta dalle aerofotogrammetrie visionate dal teste Dean (p. 3 della sentenza impugnata), e ciò in assenza della "doppia conformità" prevista dal vigente P.R.G., stante l'insistenza del manufatto su zona vincolata; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 april