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Ordinanza — n. 22450/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges sentencing motivation rather than plea agreement validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22450/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it challenged the motivation regarding the defendant's guilt rather than the plea agreement itself. The appellant argued a lack of reasoning on culpability, but the court noted that under the 2017 law, such defects are no longer reviewable in plea sentencing appeals. Consequently, the appeal was rejected as it raised reasons foreign to the statutory grounds for cassation against plea decisions.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea sentencing decisions are limited to the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or penalty illegality, excluding challenges to the motivation of guilt.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea agreement sentencing motivation of guilt review Art 448 c.p.p. plea defendant consent validity commisurazione della pena per stupefacenti alleggerimento della pena verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
In ragione di ciò, ed in relazione ai profili di censura avanzati, va così ricordato che il giudice, nel pronunciare sentenza di patteggiamento, resta sempre tenuto ad accertare l'insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 10 novembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino applicava a Salvatore Calì - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
In ragione di ciò, ed in relazione ai profili di censura avanzati, va così ricordato che il giudice, nel pronunciare sentenza di patteggiamento, resta sempre tenuto ad accertare l'insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALI SALVATORE nato a MISTERBIANCO il 29/11/1947 avverso la sentenza del 10/11/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avyso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 novembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino applicava a Salvatore Calì - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di anni quattro di reclusione ed euro 18mila di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stata lamentata l'assenza di motivazione quanto alla colpevolezza dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. 3.1. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. 3.1.1. Nel caso di specie è invece denunciata la carenza di motivazione del provvedimento impugnato nel giudizio di responsabilità. 3.1.2. In ragione di ciò, ed in relazione ai profili di censura avanzati, va così ricordato che il giudice, nel pronunciare sentenza di patteggiamento, resta sempre tenuto ad accertare l'insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ma l'eventuale vizio di motivazione non è più censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legislatore della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall'imputato, rispetto al quale si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (ex nnultis, ad es.

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). In ogni caso la sentenza impugnata, facendo espresso riferimento agli atti, ha dato atto dell'assenza di elementi che avrebbero giustificato il proscioglimento dell'odierno ricorrente.

4. La doglianza invero, avendo come oggetto il profilo motivazionale della decisione, si pone ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cit.. In definitiva, pertanto, l'impugnazione allega ragioni estranee ai presupposti di legge.

5. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14/04/2023 Il Consigliere