Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22447/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to inadmissible confession and prior criminal record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22447/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's refusal to grant generic mitigating circumstances. The appellant argued that his full and sincere confession should have reduced the sentence, but the lower court correctly rejected this given the confession's context and the defendant's extensive criminal history. The court ruled that the trial judge's factual assessment regarding the defendant's personality and prior record was legally sound and not subject to review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The trial judge's assessment of generic mitigating circumstances is a factual judgment immune from cassation review if motivated, provided the confession is not positively evaluated and prior records outweigh the alleged leniency.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances inadmissible appeal confession in flagrance prior criminal record procedural inadmissibility imputazione per reati di stupefacenti riduzione della pena attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
Al riguardo, infatti, in tema di attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 133 cod. pen
Al riguardo, infatti, in tema di attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della loro concessione o esclusione (in specie era stato così ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato)(Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, Di Puccio
Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, Di Puccio, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOLTI PASQUALE nato a FASANO il 25/08/1979 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30 settembre 2022 la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del 19 gennaio 2022 del Tribunale di Brindisi resa in esito a giudizio abbreviato, ha rideterminato in anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 5.333,00 di multa la pena inflitta a Pasquale Scolti per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stato richiesto l'annullamento della decisione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che lo stesso imputato avrebbe meritato alla luce della piena e sincera confessione resa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale, con motivazione del tutto solida ed adeguata, ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche in assenza di elementi positivamente valutabili, tali non potendosi considerare la confessione (rectius: l'ammissione di detenere lo stupefacente, peraltro solo per uso personale), resa in piena flagranza, né la richiesta di essere giudicato con rito abbreviato. In senso contrario, oltretutto, la sentenza ha valorizzato i precedenti penali, anche per reati gravi, oltre alla pericolosità sociale dello Scolti, già sottoposto a misure di prevenzione.

Al riguardo, infatti, in tema di attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della loro concessione o esclusione (in specie era stato così ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato)(Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Infatti, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). 3.1. La sentenza impugnata pertanto, applicando correttamente i principi, ha altresì non illogicamente attribuito rilievo preponderante ai numerosi precedenti penali dell'imputato e alla negativa personalità siccome emergente, non tralasciando peraltro di valutare la natura meramente neutra della pretesa collaborazione avvenuta nella flagranza del reato.

Ed è infine nozione comune che, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato che implica ex lege il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all'imputato (ad es. Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, Di Puccio, Rv. 277271).

4. La manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che condurre all'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14/04/2023 I