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Ordinanza — n. 22445/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal on plea bargaining and sentencing mitigation grounds as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22445/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Khemiri Houssem Eddine inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal erred in refusing to cite him for trial after rejecting a plea agreement and in denying the priority of general mitigating circumstances over recidivism. The court rejected these claims, ruling that the legal principles regarding plea bargaining timing and the statutory bar on comparing generic mitigation against specific recidivism are well-established and correctly applied by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, 601, 69 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging the refusal to cite an accused after a plea bargaining rejection or the denial of mitigation priority over recidivism is inadmissible where the lower court's application of established case law and statutory bars is correct.

Parole chiave

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plea bargaining appeal recidivism mitigation inadmissible appeal procedural costs Cassation dismissal riconsiderazione recidiva ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
per non avere la Corte di appello - una volta rigettato la richiesta ex art. 599-bis cod.
Art. 601 cod. proc. pen.
è dovuta solo se tale richiesta sia stata formulata prima e fuori dall'udienza fissata ai sensi dell'art. 601 cod. proc. pen. (da ultimo, cfr.
Art. 69 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen.; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 599-bis cod. proc. pen
per non avere la Corte di appello - una volta rigettato la richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 601 cod. proc. pen
è dovuta solo se tale richiesta sia stata formulata prima e fuori dall'udienza fissata ai sensi dell'art. 601 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
pen.; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 17875 del 22/04/2022
Sez. 6, n. 17875 del 22/04/2022 Ud., M., Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHEMIRI HOUSSEM EDDINE nato il 07/02/1982 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Khemiri Houssem Eddine, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo agli artt. 599-bis e 125 cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello - una volta rigettato la richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. - disposto la citazione dell'imputato, è manifestamente infondato poiché inerente alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale ha costantemente affermato il principio secondo cui, in tema di patteggiamento in appello, la citazione dell'imputato a comparire in dibattimento in seguito al rigetto della richiesta di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen.

è dovuta solo se tale richiesta sia stata formulata prima e fuori dall'udienza fissata ai sensi dell'art. 601 cod. proc. pen. (da ultimo, cfr. Sez. 6, n. 17875 del 22/04/2022 Ud., M., Rv. 283464-02), situazione, quest'ultima, certamente non ravvisabile nel caso in esame; osservato che il secondo motivo, che lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla ritenuta recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, è parimenti manifestamente infondato in quanto l'invocato giudizio di prevalenza, come correttamente osservato dalla Corte d'appello, è impedito dal chiaro disposto dell'art. 69, ultimo comma, cod. pen.; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1