Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic lack of motivation against settlement penalty under Art. 448 CPPT.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal filed by Mazzo Rocco inadmissible due to a generic allegation of lack of motivation. The appellant challenged a penalty applied pursuant to Article 444 of the Code of Criminal Procedure following a settlement agreement. The Court ruled that such appeals are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or penalty illegality, none of which were present here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a penalty applied under Article 444 is inadmissible if it relies on generic defects of motivation rather than the specific statutory grounds permitted by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZA ROCCO nato a CALVIZZANO il 15/10/1965 avverso la sentenza del 31/05/2022 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA(dato avviso. -- ----alle r73T-fl';\, udita la relazionesvolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso di Mazza Rocco, che deduce genericamente il vizio di motivazione avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 20