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Ordinanza — n. 22443/2023 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed because defense counsel waived all grounds including aggravating circumstances, making the appeal inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22443/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defense counsel explicitly waived all grounds of appeal. Although the client argued for a reduction in sentencing based on the absence of recidivism and the application of generic mitigating circumstances, the waiver included these substantive points. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally barred and ordered the client to pay the legal costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The explicit waiver of all appeal grounds by defense counsel, excluding only those regarding the sentence length, renders the appeal inadmissible even when it concerns aggravating circumstances or the qualification of facts.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds inadmissible appeal aggravating circumstances defense counsel waiver procedural bar legal costs Cassa delle ammende recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
282413); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
282413); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sentenza n. 46150 del 15/10/2021 Ud., Cella Salvatore, Rv. 282413
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AQUINO ROBERTO nato a CANOSA DI PUGLIA il 18/01/1972 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che i motivi del ricorso proposto nell'interesse di D'Aquino Roberto, che deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione sia all'affermazione della responsabilità, sia alla qualificazione del fatto, sia alla mancata esclusione della recidiva valutata con giudizio di equivalenza rispetto alle attenuanti generiche applicate in grado di appello, sono inammissibili perché espressamente rinunciati dal difensore, in quanto, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena — come nel caso in esame ritenuto dalla Corte di merito e non contestato dal ricorrente -, comprende anche il motivo concernente la sussistenza delle circostanze aggravanti del reato, in quanto relativo a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio (Sez. 4, Sentenza n. 46150 del 15/10/2021 Ud., Cella Salvatore, Rv. 282413); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 april