Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification of facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Abderrazak Zoubir inadmissible. Zoubir argued that the lower court incorrectly qualified his actions under a standard provision rather than a minor offense provision. The court rejected this claim because the alleged error was not manifest and lacked immediate connection to the indictment or sentencing reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal based on erroneous legal qualification is inadmissible unless it demonstrates a manifest error where the qualification is immediately and indisputably eccentric to the indictment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOUBIR ABDERRAZAK nato il 25/11/1973 avverso la sentenza del 18/10/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18 ottobre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano applicava a Abderrazak Zoubir — ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. — la pena di anni tre di reclusione ed euro ottomila di multa in ordine ai reati a lui contestati ai sensi dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stato richiesto l'annullamento della decisione per erronea qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto esser ricondotto alla fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, decreto citato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. 3.1. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. 3.1.1. Con particolare riguardo alla qualificazione giuridica, questa Corte ha ripetutamente affermato che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (tra le molte, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023); ebbene, una tale immediatezza non è neppure dedotta nel ricorso, tantomeno provata, dal momento che lo stesso ricorso non indica alcun elemento concreto a sostegno della fattispecie lieve.
4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.