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Ordinanza — n. 22441/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to appellant's waiver of non-punishment grounds in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22441/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had previously waived the grounds for non-punishment during the appellate proceedings. Although the appellant argued the lower court lacked motivation regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure, they had already agreed to a reduced sentence in the second instance. The court ruled that once an appellant renounces specific grounds, the higher court cannot examine them, rendering the current complaint procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: When an appellant renounces grounds for non-punishment in the second instance and agrees to a new sentence, the cassation appeal challenging the lack of motivation on those specific grounds is inadmissible.

Parole chiave

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waiver of non-punishment appellate agreement inadmissible appeal procedural waiver Article 129 Code renunciation of grounds second instance waiver sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.
In relazione al motivo di censura, a norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., siccome inserito dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
E' stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale il ricorrente ha lamentato l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza del 7 marzo 2022 la Corte di Appello di Lecce, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
E' stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale il ricorrente ha lamentato l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AXO GIUSEPPE nato a TARANTO il 31/07/1986 avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 marzo 2022 la Corte di Appello di Lecce, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ed in parziale riforma della sentenza del 14 aprile 2021 del Tribunale di Lecce resa in esito a giudizio abbreviato, ha rideterminato in anni due mesi quattro di reclusione la pena inflitta a Giuseppe Axo per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 74, comma 6 e 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 1, 22, 23, 24, 31, 34, 48, 52 dell'imputazione).

2. E' stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale il ricorrente ha lamentato l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

4. In relazione al motivo di censura, a norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., siccome inserito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la Corte di appello provvede in camera di consiglio quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. 4.1.

Al riguardo, e contrariamente ai rilievi del ricorrente, in tema di "patteggiamento in appello"; il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; cfr.

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

5. Tanto richiamato, emerge dunque evidente l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal ricorrente, il quale - in sede di appello - ha rinunciato ai motivi di gravame in punto di responsabilità, provvedendo poi a concordare il trattamento sanzionatorio proprio ai sensi dell'art. 599-bis cit.. Con rinuncia, quindi, alla doglianza sollevata in questa sede.

6. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14/04/2023 Il Consigli