Criminal appeal dismissed for inadmissibility; abbreviated procedure renders inadmissible defense counsel absence objections.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Andrea Cadau's appeal inadmissible, ordering him to pay legal fees and a €3,000 fine. Cadau argued that statements made by his defense counsel in the absence of the client violated procedural rules regarding the use of evidence. The court rejected this claim, ruling that the choice of the abbreviated procedure automatically renders such absence-related objections irrelevant under Article 438 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 438, comma 6-bis; Art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: In the abbreviated criminal procedure, objections to the use of evidence based on the absence of defense counsel are deemed inadmissible unless they stem from a violation of a specific probatory ban.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CADAU ANDREA nato a NUORO il 05/08/1970 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso di Cadau Andrea, che deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 178, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. con riferimento alle dichiarazioni rese alla p.g. in assenza del difensore da Lovatello Paolo, Cela Besmir e Sandolo Giovanni Battista, è manifestamente infondato in quanto, come evidenziato dalla Corte d'appello, la scelta del giudizio abbreviato ha comportato la piena utilizzabilità di tali dichiarazioni alla luce del chiaro dettato del comma 6 -bis dell'art. 438 cod. proc. pen., a tenore del quale la richiesta del rito in esame determina la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio, situazione, quest'ultima, certamente non ravvisabile nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile