Cassation appeal dismissed as parties' settlement agreement barred further grievances except for illegal sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the parties' settlement agreement precluded raising new grievances in the subsequent appeal. Bary Rachid challenged a lower court's sentence, but the agreement explicitly waived the right to contest issues other than illegal sentencing. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A settlement agreement between parties in a conciliation proceeding waives the right to raise any further grievances in the subsequent appeal, except for the irrogation of an illegal penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARY RACHID nato il 01/01/1978 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAlato avviso alleparld_ udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Bary Rachid avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc. pen. è inammissibile, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 20