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Ordinanza — n. 22437/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22437/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22437/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 13 giugno 2022 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del L dicembre 2021 del Tribunale di Nola resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale Giovanni Prato era stato giudicato colpevole dei reati di cui agli artt. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché 337 cod. pen..

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22437/2023 — snpen · Corte di Cassazione: E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stato richiesto l'annullamento della decisione per il mancato riconoscimento della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 cit..

Parole chiave

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reato grave di stupefacenti reato di poca entità infrazione privilegiata gravi addebiti penali traffico aggravato di cocaina abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRATO GIOVANNI nato a POMIGLIANO D'ARCO il 15/07/1995 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 giugno 2022 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del L dicembre 2021 del Tribunale di Nola resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale Giovanni Prato era stato giudicato colpevole dei reati di cui agli artt. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché 337 cod. pen..

2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stato richiesto l'annullamento della decisione per il mancato riconoscimento della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 cit..

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.

4. La sentenza impugnata ha adeguatamente evidenziato i comportamenti dell'imputato il quale, all'evidenza inserito in un più ampio contesto criminale, aveva il ruolo di pusher e spacciava droga in una piazza di spaccio, organizzato anche con l'uso di ricetrasmittente. Il ricorrente, altresì trovato in possesso di una considerevole somma di denaro, aveva la disponibilità di numerosi dosi di sostanza, come analiticamente riportato nel capo di imputazione. Al momento dell'intervento dei Carabinieri, infine, aveva manifestato una particolare determinazione nel tentare di sottrarsi al controllo e al conseguente sequestro della sostanza stupefacente. 4.1. Il ricorso non tiene in alcun conto siffatti eloquenti elementi, cui non dedica alcun cenno, limitandosi invece - in termini generici - a rivendicare una valutazione complessiva del fatto che, per contro, emerge infatti con evidenza dalla motivazione impugnata, nel senso di una sicura esclusione dell'invocata ipotesi di lieve entità.

5. L'impugnazione, pertanto, neppure si confronta adeguatamente con la ratio decidendi. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14/04/2023 Il Consigliere esten