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Ordinanza — n. 22434/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for failure to prove positive mitigating circumstances under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22434/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances. The appellant, Francesco Curcio, was convicted of drug trafficking and argued that his lack of prior criminal record and conduct during proceedings warranted leniency. The court rejected these claims, ruling that positive elements were absent and that the appellant's behavior during arrest validation was unhelpful and generic.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: Generic mitigating circumstances require positive factual elements demonstrating the offender's personality, and their absence legally justifies denial; an inadmissible appeal for manifestly unfounded grounds imposes procedural costs and a fine.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances drug trafficking conviction positive factual elements inadmissible appeal procedural costs Cassazione Roma penal code provisions detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62-bis c.p.
La Corte territoriale, in relazione al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 62-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella E determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 62-bis cod. pen
La Corte territoriale, in relazione al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen., ha evidenziato che non ricorreva alcun elemento positivo che lo giustificasse.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella E determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURCIO FRANCESCO nato a ROMA il 25/06/1980 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22 settembre 2022 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del 16 marzo 2022 del Tribunale di Roma resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale Francesco Curcio era stato ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 73, comma 4, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro diecimila di multa, stante la detenzione di cinquanta chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.

2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stato richiesto l'annullamento della decisione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.

4. La Corte territoriale, in relazione al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen., ha evidenziato che non ricorreva alcun elemento positivo che lo giustificasse. In particolare, quanto all'incensuratezza, la sentenza ne ha sottolineato l'insufficienza ex lege, peraltro rilevando anche l'esistenza di una condanna pronunciata in primo grado e confermata in appello; quanto al comportamento processuale, non era stato allegato alcun elemento di supporto a tale valutazione. Anzi, la sentenza impugnata ha rilevato che, in sede di convalida dell'arresto, l'imputato non aveva fornito alcuna indicazione utile a chiarire l'accaduto, peraltro facendo riferimenti soggettivi a terzi del tutto generici.

D'altronde la sentenza impugnata ha ricordato il principio più volte ribadito, secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590). In proposito, alcun elemento è stato positivamente allegato (ovvero quelli allegati si sono rivelati inesistenti).

5. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella E determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14/04/2023 Il Consiglier