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Ordinanza — n. 22433/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of obvious error in fact qualification under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22433/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Dridi Lofti inadmissible, ordering him to pay legal costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly qualified the facts regarding cocaine possession for trafficking under Article 444 of the Code of Criminal Procedure. The Court rejected this claim, noting that the error in fact qualification is only admissible if it is immediately and obviously eccentric to the charge, which was not the case here.

Regesto Legislator

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Art. 444, 448 c.p.p.; The appeal based on erroneous fact qualification is inadmissible unless the qualification is immediately and obviously eccentric to the charge, excluding mere evaluative errors.

Parole chiave

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erroneous fact qualification immediate obvious eccentricity Article 444 Code of Criminal Procedure Article 448 Code of Criminal Procedure inadmissible cassation appeal possession for trafficking legal costs and fine reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
pen., è inammissibile, in quanto la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
lordi di cocaina; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, dep.
art. 444 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
lordi di cocaina; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRIDI LOFTI nato il 02/07/1990 avverso la sentenza del 17/11/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNA_ Uto avviso alle parti; c udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso di Dridi Lofti, che deduce la violazione di legge in relazione all'errata qualificazione giuridica del fatto in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa 'immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (da ultimo, cfr.

Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, dep. 25/11/2020, P.G. in c. Cari, Rv. 279842), situazione che certamente non ricorre nel caso in esame, come risulta ictu ()cui/ dalla mera lettura del capo di imputazione, in cui si contesta la detenzione a fine di spaccio di 89 gr. lordi di cocaina; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 apri