Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of obvious error in fact qualification under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Dridi Lofti inadmissible, ordering him to pay legal costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly qualified the facts regarding cocaine possession for trafficking under Article 444 of the Code of Criminal Procedure. The Court rejected this claim, noting that the error in fact qualification is only admissible if it is immediately and obviously eccentric to the charge, which was not the case here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, 448 c.p.p.; The appeal based on erroneous fact qualification is inadmissible unless the qualification is immediately and obviously eccentric to the charge, excluding mere evaluative errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRIDI LOFTI nato il 02/07/1990 avverso la sentenza del 17/11/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNA_ Uto avviso alle parti; c udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso di Dridi Lofti, che deduce la violazione di legge in relazione all'errata qualificazione giuridica del fatto in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa 'immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (da ultimo, cfr.
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, dep. 25/11/2020, P.G. in c. Cari, Rv. 279842), situazione che certamente non ricorre nel caso in esame, come risulta ictu ()cui/ dalla mera lettura del capo di imputazione, in cui si contesta la detenzione a fine di spaccio di 89 gr. lordi di cocaina; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 apri