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Ordinanza — n. 22432/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific legal and factual support.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22432/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was overly generic and failed to substantiate claims with specific legal or factual reasons. The appellant, Giorgettini Giorgio, contested the lack of reasoning regarding the acquittal of the accused but did not engage with the actual motivation of the lower court's judgment. Consequently, the court applied Article 616 of the Code of Criminal Procedure to impose procedural costs and a monetary fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds raised are entirely generic and lack the specific legal and factual reasons required to support the request, failing to confront the motivation of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of motivation procedural costs monetary fine Criminal Procedure Code substantive review motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORGETTINI GIULIO nato a FROSINONE il 17/07/1983 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Giorgettini Giorgio, il quale, in pochissime righe, contesta il vizio di motivazione con riferimento alla impossibilità di pervenire all'assoluzione dell'imputato, è inammissibile poiché prospetta deduzioni del tutto generiche, prive delle ragioni di diritto e di fatto che sorreggono le richieste, e non si confronta in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2023