Criminal appeal dismissed as inadmissible due to waiver of issues in settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Ben Kraiem Abdallah inadmissible. The appellant argued for reconsideration of the settlement agreement, but the court found that agreeing to specific terms constituted a waiver of further grievances, including those requiring ex officio review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An agreement on settled points in a conciliation procedure implies a waiver of any further complaints in the subsequent appeal, except for illegal sentencing and specific consent-related defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN KRAIEM ABDALLAH nato il 28/12/1982 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMA(c_lato avviso alle part udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Ben Kraiem Abdallah avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc. pen. è inammissibile in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile