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Ordinanza — n. 22426/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for lack of specific arguments regarding legal qualification error manifest. Appeals rejected due to absence of concrete grounds for alleged misclassification. Court ruled appeals inadmissible without immediate error demonstration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22426/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Salah Sanna and Amine Fatan inadmissible. The appellants argued for the annulment of the first-instance judgment based on an alleged failure to properly qualify the offense under Article 73, paragraph 5, of the relevant decree. The court rejected this claim because the appeals lacked specific arguments demonstrating a manifest error in legal qualification, which is required for such challenges under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging the legal qualification of facts are inadmissible unless they demonstrate a manifest error of immediate and indisputable nature, absent specific arguments proving such error.

Parole chiave

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manifest error legal qualification cassation appeal inadmissibility code criminal procedure legal characterization error immediate error requirement imputazione per reati di stupefacenti riduzione della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Al riguardo, peraltro, questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
I ricorsi (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
— la pena di anni due mesi quattro di reclusione ed euro quattromila di multa, oltre alla confisca di quanto in sequestro, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4 e comma 6, d.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SANNA SALAH nato il 01/01/1999 FATAN AMINE nato il 29/09/1997 avverso la sentenza del 20/10/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANOdato avyiso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 ottobre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano applicava a Salah Sanna e Amine Fatan — ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. — la pena di anni due mesi quattro di reclusione ed euro quattromila di multa, oltre alla confisca di quanto in sequestro, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4 e comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Sono stati proposti separati ricorsi per cassazione, tramite i quali è stato richiesto l'annullamento della decisione per omessa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. citato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) sono inammissibili.

4. Vero è, infatti, che tramite la comune doglianza è stato lamentato il mancato riconoscimento della fattispecie lieve appena ricordata, ma sul punto non viene speso alcun effettivo argomento. Al riguardo, peraltro, questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (tra le molte, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023).

Ciò posto, una tale immediatezza non è neppure dedotta — e tantomeno provata - nei ricorsi.

5. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14/04/2023 Il Consigliere este