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Ordinanza — n. 22424/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against settlement penalty dismissed for lack of statutory grounds under Art. 448 CP. Pen.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22424/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Turco Cosimo inadmissible, ordering him to pay a fine of 3,000 euros. The appellant argued for a violation of law and defective reasoning regarding a penalty applied via settlement under Article 444 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected these claims because the appeal did not fall within the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis, which only permit cassation for issues regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or penalty legality.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a penalty applied via settlement is inadmissible unless it addresses the specific statutory exceptions regarding the defendant's will, correlation, legal qualification, or penalty legality.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility settlement penalty application Article 448 exceptions Criminal Procedure Code procedural defect dismissal sanzioni pecuniarie persecuzione dei Tamil motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art.
Art. 616, cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 444 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: TURCO COSIMO nato a MANDURIA il 17/07/1985 avverso la sentenza del 09/11/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO/dato avviso alle par_O udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso di Turco Cosimo, che deduce genericamente la violazione di legge e il vizio di motivazione avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 202