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Ordinanza — n. 22423/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to critically analyze lower court's reasoning on fact reclassification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22423/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Hoxhaj Stiljano inadmissible because it failed to critically analyze the arguments of the appealed judgment. The lower court correctly applied the principle that minor offense classification requires a comprehensive evaluation of all indicia, specifically weighing the significant quantity of cocaine found. Consequently, the court upheld the conviction and ordered Stiljano to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal alleging violation of law or defect in reasoning is inadmissible if the appellant does not provide a critical analysis of the arguments supporting the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal critical analysis requirement reclassification of offense quantitative weight of drugs procedural costs award reati qualificati contro gli stupefacenti traffico aggravato di cocaina motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOXHAJ STILJANO nato il 25/09/1982 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che i due motivi del ricorso proposto nell'interesse di Hoxhai Stiljano, che eccepiscono la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sono inammissibili in quanto non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), ha correttamente escluso ['invocata derubricazione individuando, quale elemento ostativo, il significativo dato ponderale dello stupefacente, pari a circa 50 grammi di cocaina, da cui sono ricavabili 255 dosi, e non avendo, in ogni caso, il ricorrente evidenziato elementi di segno opposto, indicativi di una "minore gravità" del fatto; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile