Criminal appeal dismissed as inadmissible because filed personally after June 2017 law requiring lawyer signature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Immobile Francesco inadmissible because it was submitted personally rather than by a qualified lawyer. The defendant argued for the appeal's validity, but the court noted that the law changed on August 3, 2017, mandating that appeals of this type must be signed exclusively by a lawyer registered in the special roll. Consequently, the court ruled the filing non-compliant with the new procedural requirements and ordered the payment of a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals of this type filed personally after the entry into force of Law No. 103 of June 23, 2017, are inadmissible as they must be signed exclusively by a lawyer registered in the special roll of the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMMOBILE FRANCESCO nato a BOSCOREALE il 30/01/1974 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI(dato avviso alle parA; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Immobile Francesco, è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato in epoca successiva all'entrata in vigore della I. n. 103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 23631 del 19/03/2018, Maisano, Rv. 273282); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 20