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Ordinanza — n. 22420/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation and failure to prove imminent danger.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22420/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Caterina Nobile inadmissible, ordering her to pay legal fees and a fine. The court found that the appellant's arguments regarding Article 54 of the Penal Code were merely repetitive of issues already correctly analyzed by the lower court without specific criticism of the reasoning. Furthermore, the appellant failed to demonstrate the necessary imminent danger to her person or the lack of alternative housing measures, nor did she meet the requirements for leniency under Articles 131-bis and 62-bis of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 54, 131-bis, 62-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance without providing specific criticism of the reasoning, and when the appellant fails to prove the requisite elements for statutory mitigation or justification.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments imminent danger requirement statutory mitigation procedural costs sequestrabilità soggiorno ininterrotto immobile occupato

Disposizioni normative citate

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Art. 54 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
281590); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 136 cod. proc. pen.
art. 54 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
art. 62-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
281590); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, De Crescenzo
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOBILE CATERINA nato a POLICORO il 07/04/1977 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo di ricorso di Nobile Caterina, che lamenta la violazione di legge con riguardo all'art. 54 cod. pen., è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, la quale ha ribadito l'insussistenza dei presupposti integranti l'invocata causa di giustificazione stante l'assenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona non altrimenti evitabile, requisito necessario per l'applicazione dell'art 54 cod. pen., posto che non risulta - né la difesa l'ha allegato - che l'imputata si sia rivolta ai servizi sociali per l'assegnazione di un alloggio provvisorio, ovvero che la donna abbia occupato l'immobile per un breve periodo di tempo per far fronte ad esigenze di prima necessità, emergendo, al contrario che la Nobile, dopo aver rotto i sigilli e abbattuto il muro eretto a protezione dell'abitazione,' aveva nuovamente occupato l'alloggio sequestratole in data 25 maggio 2017, nel corso di altro procedimento penale a suo carico; osservato che il secondo motivo - che eccepisce il vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è parimenti inammissibile, perché, anche in tal caso, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, il quale ha ribadito l'assenza dei prescritti requisiti della tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento, attesi i precedenti penali della stessa indole di cui è gravata la ricorrente, che, peraltro, per lungo tempo ha abusivamente rioccupato il medesimo alloggio che le era stato già in precedente sequestrato; considerato che il terzo motivo - che deduce il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. - è inammissibile in quanto attinente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e logica motivazione, avendo la Corte di merito escluso la presenza di elementi valorizzabili a tale scopo, peraltro nemmeno evidenziati dalla ricorrente, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, De Crescenzo, Rv. 281590); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C