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Ordinanza — n. 22419/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific criticism of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22419/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal by Mavica Maria inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis and violations of Articles 517 and 522 of the Criminal Procedure Code, but the Court found these grounds either repetitive of already rejected arguments or too generic to challenge the lower court's factual assessment. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked the specific legal criticism required for admissibility in a jurisdictional review.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are totally generic, do not relate to the reasoning of the contested judgment, or merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance without specific criticism.

Parole chiave

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inadmissibility appeal generic grounds lack of specific criticism Article 616 criminal procedure jurisdictional review commisurazione della pena per traffico di stupefacenti detenzione di stupefacenti confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 517 cod. proc. pen.
Art. 522 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAVICA MARIA nato a BIANCAVILLA il 12/05/1973 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo di ricorso di Mavica Maria, che deduce il vizio di motivazione con riguardo al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, la quale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, ha escluso la particolare tenuità dell'offesa in relazione al non trascurabile quantitativo delle dosi di stupefacente ricavabili dallo stupefacente sequestrato, pari a 42, e la conseguente potenziale diffusività tra i consumatori; osservato che il secondo motivo, che lamenta la violazione di legge con riferimento agli artt. 517 e 522 cod. proc. pen., è manifestamente, perché laddove censura che il giudice di primo grado ha, tra l'altro, valorizzato, ai fini della prova della destinazione a terzi della droga, il possesso di un bilancino, esula dai casi di mutamento del fatto, in quanto attiene, piuttosto, alla valutazione delle prove; considerato che i restanti motivi - che deducono il vizio della motivazione e il travisamento di una prova in ordine all'affermazione della penale responsabilità - sono inammissibili perché totalmente generici, non correlandosi in alcun modo con le motivazione della sentenza impugnata, la quale, con apprezzamento fattuale privo di profili di illogicità manifesta, ha ribadito la finalità allo spaccio dello stupefacente sequestrato valorizzando sia le modalità di rinvenimento della sostanza, occultata in un calzino, sia il confezionamento della stessa, avvolta in involucri di carta stagnola e di cellophane, sia il rinvenimento di un bilancino di precisione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i