Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22415/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22415/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22415/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 12 ottobre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord applicava, tra gli altri, a Raffaele Vitale — ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. — la pena di anni quattro di reclusione e 17.333 euro di multa, oltre a sanzioni accessorie e confisca, in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22415/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. 3.1. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Parole chiave

Generato dall'IA
commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzioni penali contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti formazione di una pena complessiva dipendenza da sostanze stupefacenti pena privativa della libertà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 12 ottobre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord applicava, tra gli altri, a Raffaele Vitale — ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE RAFFAELE nato a VILLARICCA il 12/09/1995 avverso la sentenza del 12/10/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 ottobre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord applicava, tra gli altri, a Raffaele Vitale — ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. — la pena di anni quattro di reclusione e 17.333 euro di multa, oltre a sanzioni accessorie e confisca, in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stato richiesto l'annullamento della decisione quanto al trattamento sanzionatorio, ritenuto incongruo ed immotivato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. 3.1. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti per i quali la richiesta di patteggiannento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. 3.1.1. Nel caso di specie è invece denunciata la mancata valutazione circa la congruità della pena siccome concordata tra le parti, non allegando invero profili di illegalità del trattamento sanzionatorio. In definitiva, pertanto, l'impugnazione allega ragioni estranee ai presupposti di legge.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14/04/2023 Il Consigliere esten