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Ordinanza — n. 22412/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to waiver of issues in settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22412/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Vincenti Antonio inadmissible because the parties' settlement agreement implied a waiver of further grievances. The appellant argued for a review of the sentencing under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, but the court found no exceptions to the waiver rule applicable here. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A settlement agreement between parties constitutes a waiver of all further grievances in the subsequent appeal, except for illegal sentencing and specific consent-related defects.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility settlement agreement waiver Article 599-bis c.p.p. waiver of grievances procedural costs fine sanzioni penali mancata attuazione degli accordi illeciti vizio del consenso

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M.
277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINCENTI ANTONIO nato a FOGGIA il 13/10/1982 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di BARItdato avviso alTé parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Vincenti Antonio, che deduce genericamente il vizio motivazione con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599- bis proc. pen, è inammissibile in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile