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Ordinanza — n. 22406/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest illogicality in appellate court's sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22406/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Marku Leonardo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued violations regarding sentencing mitigation and penalty length, but the court found the appellate court's reasoning logical after reclassifying the offense. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's decision lacked any manifest illogicality.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal based on alleged violations of sentencing mitigation provisions or penalty length is inadmissible if the appellate court's reasoning, following a factual reclassification, does not exhibit manifest illogicality.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifest illogicality standard sentencing mitigation provisions penalty length review court costs and fines sanzione penale traffico aggravato di stupefacenti confisca sotto sanzione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
in considerazione della personalità negativa dell'imputato, il quale, sebbene espulso dal territorio dello Stato, vi ha fatto rientro al fine di commettere un reato contro il patrimonio; per altro verso, ha confermato l'entità della pena inflitta, ritenuta congrua, ex art. 133 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen., in relazione alla natura e alla non trascurabile quantità della sostanza stupefacente sequestrata, nonché al contesto di spaccio organizzato e radicato sul territorio in cui si colloca la condotta; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
D.P.R. n. 309 del 1990, comma 5
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 62-bis cod. pen
art. 133 cod. pen
in considerazione della personalità negativa dell'imputato, il quale, sebbene espulso dal territorio dello Stato, vi ha fatto rientro al fine di commettere un reato contro il patrimonio; per altro verso, ha confermato l'entità della pena inflitta, ritenuta congrua, ex art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
pen., in relazione alla natura e alla non trascurabile quantità della sostanza stupefacente sequestrata, nonché al contesto di spaccio organizzato e radicato sul territorio in cui si colloca la condotta; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARKU LEONARDO nato il 12/07/1999 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che i motivi del ricorso proposto nell'interesse di Marku Leonardo - che deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo, rispettivamente, all'art. 62-bis cod. pen. e alla misura della pena - sono inammissibili essendo la motivazione inerente al trattamento sanzionatorio priva di profili di illogicità manifesta, atteso che la Corte d'appello - previa riqualificazione del fatto, da parte del primo giudice, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - per un verso ha negato i presupposti per una mitigazione della pena ex art. 62-bis cod. pen. in considerazione della personalità negativa dell'imputato, il quale, sebbene espulso dal territorio dello Stato, vi ha fatto rientro al fine di commettere un reato contro il patrimonio; per altro verso, ha confermato l'entità della pena inflitta, ritenuta congrua, ex art. 133 cod. pen., in relazione alla natura e alla non trascurabile quantità della sostanza stupefacente sequestrata, nonché al contesto di spaccio organizzato e radicato sul territorio in cui si colloca la condotta; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 apri