Ordinanza — n. 22279/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRI DAIANA nato a ROVERETO il 25/07/1983 avverso l'ordinanza del 22/11/2022 del TRIBUNALE di ROVERETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Daiana Torri, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che la ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione al diniego della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 4 marzo 2016 e 28 aprile 2017, dalla Corte di appello di Milano; rilevato che l'ordinanza ha indicato che si tratta di reati di furto commessi in Pavia il 20 marzo 2010 e 13 ottobre 2010, relativi, rispettivamente, a generi alimentari e a due confezioni di lenzuola, determinati da ragioni contingenti e a rilevante distanza cronologica; ritenuto che il motivo è generico e manifestamente infondato in quanto non si confronta con la specifica motivazione resa sul punto dal giudice; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22279/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRI DAIANA nato a ROVERETO il 25/07/1983 avverso l'ordinanza del 22/11/2022 del TRIBUNALE di ROVERETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Daiana Torri, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che la ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione al diniego della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 4 marzo 2016 e 28 aprile 2017, dalla Corte di appello di Milano; rilevato che l'ordinanza ha indicato che si tratta di reati di furto commessi in Pavia il 20 marzo 2010 e 13 ottobre 2010, relativi, rispettivamente, a generi alimentari e a due confezioni di lenzuola, determinati da ragioni contingenti e a rilevante distanza cronologica; ritenuto che il motivo è generico e manifestamente infondato in quanto non si confronta con la specifica motivazione resa sul punto dal giudice; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRI DAIANA nato a ROVERETO il 25/07/1983 avverso l'ordinanza del 22/11/2022 del TRIBUNALE di ROVERETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Daiana Torri, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che la ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione al diniego della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 4 marzo 2016 e 28 aprile 2017, dalla Corte di appello di Milano; rilevato che l'ordinanza ha indicato che si tratta di reati di furto commessi in Pavia il 20 marzo 2010 e 13 ottobre 2010, relativi, rispettivamente, a generi alimentari e a due confezioni di lenzuola, determinati da ragioni contingenti e a rilevante distanza cronologica; ritenuto che il motivo è generico e manifestamente infondato in quanto non si confronta con la specifica motivazione resa sul punto dal giudice; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 11 maggio 20