Ordinanza — n. 22277/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO GENNARO nato a NAPOLI il 11/09/1980 avverso l'ordinanza del 10/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Gennaro Rizzo, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero detenzione domiciliare o semilibertà; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, che non ha considerato l'assenza di procedimenti penali pendenti e l'accertata idoneità del domicilio dichiarato, lontano dai luoghi di commissione dei reati in espiazione; rilevato che l'ordinanza ha evidenziato una recente denuncia per porto ingiustificato di grimaldelli, il rilievo delle condanne già riportate e l'assenza di una prospettiva occupazionale; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22277/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Gennaro Rizzo, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero detenzione domiciliare o semilibertà; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, che non ha considerato l'assenza di procedimenti penali pendenti e l'accertata idoneità del domicilio dichiarato, lontano dai luoghi di commissione dei reati in espiazione; rilevato che l'ordinanza ha evidenziato una recente denuncia per porto ingiustificato di grimaldelli, il rilievo delle condanne già riportate e l'assenza di una prospettiva occupazionale; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO GENNARO nato a NAPOLI il 11/09/1980 avverso l'ordinanza del 10/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Gennaro Rizzo, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero detenzione domiciliare o semilibertà; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, che non ha considerato l'assenza di procedimenti penali pendenti e l'accertata idoneità del domicilio dichiarato, lontano dai luoghi di commissione dei reati in espiazione; rilevato che l'ordinanza ha evidenziato una recente denuncia per porto ingiustificato di grimaldelli, il rilievo delle condanne già riportate e l'assenza di una prospettiva occupazionale; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 11 maggio