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Ordinanza — n. 22276/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22276/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22276/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASCIANI CARMINE nato a CAPISTRELLO il 11/05/1949 avverso l'ordinanza del 17/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Carmine Fasciani avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato assenza di motivazione del giudizio sulla probabilità di ripresa di contatti con l'organizzazione criminale di riferimento, siccome fondato su elementi generici ed impersonali, riguardanti circostanze risalenti nel tempo, senza considerare la detenzione in atto ormai dall'anno 2013 e le gravi condizioni di salute del ricorrente, soggetto trapiantato di fegato; rilevato che la difesa ha depositato memoria; rilevato che il provvedimento impugnato ha considerato la attuale operatività del clan di riferimento di cui Fasciani è stato ritenuto soggetto apicale; la fonte illecita dell'ingente patrimonio accumulato dal nucleo familiare del ricorrente; l'assenza di dati significativi dell'avvio di un percorso di revisione critica e di distacco dagli ambienti criminali; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità e a quelli che riguardano l'impugnazione in tema di provvedimenti che concernono il regime differenziato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22276/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Carmine Fasciani avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato assenza di motivazione del giudizio sulla probabilità di ripresa di contatti con l'organizzazione criminale di riferimento, siccome fondato su elementi generici ed impersonali, riguardanti circostanze risalenti nel tempo, senza considerare la detenzione in atto ormai dall'anno 2013 e le gravi condizioni di salute del ricorrente, soggetto trapiantato di fegato; rilevato che la difesa ha depositato memoria; rilevato che il provvedimento impugnato ha considerato la attuale operatività del clan di riferimento di cui Fasciani è stato ritenuto soggetto apicale; la fonte illecita dell'ingente patrimonio accumulato dal nucleo familiare del ricorrente; l'assenza di dati significativi dell'avvio di un percorso di revisione critica e di distacco dagli ambienti criminali; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità e a quelli che riguardano l'impugnazione in tema di provvedimenti che concernono il regime differenziato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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proroga della carcerazione criminalità persistente capacità di subire la carcerazione controllo periodico della detenzione mantenimento della carcerazione di sicurezza estensione dell'estradizione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASCIANI CARMINE nato a CAPISTRELLO il 11/05/1949 avverso l'ordinanza del 17/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Carmine Fasciani avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato assenza di motivazione del giudizio sulla probabilità di ripresa di contatti con l'organizzazione criminale di riferimento, siccome fondato su elementi generici ed impersonali, riguardanti circostanze risalenti nel tempo, senza considerare la detenzione in atto ormai dall'anno 2013 e le gravi condizioni di salute del ricorrente, soggetto trapiantato di fegato; rilevato che la difesa ha depositato memoria; rilevato che il provvedimento impugnato ha considerato la attuale operatività del clan di riferimento di cui Fasciani è stato ritenuto soggetto apicale; la fonte illecita dell'ingente patrimonio accumulato dal nucleo familiare del ricorrente; l'assenza di dati significativi dell'avvio di un percorso di revisione critica e di distacco dagli ambienti criminali; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità e a quelli che riguardano l'impugnazione in tema di provvedimenti che concernono il regime differenziato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 11 11 mag