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Ordinanza — n. 22275/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of motivation, ruling it is a merit-based disagreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22275/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giovanni Arena's appeal inadmissible against a detention regime extension order. Arena argued the lower court failed to evaluate his gregarious role and lack of current data, but the court found the original decision adequately addressed his long-term associative membership and lack of dissociation. The court ruled the appeal merely expressed a disagreement with the merits without criticizing the structure of the reasoning, thus exceeding permissible limits in a review of legality.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis ord. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal against a detention regime extension is inadmissible if it merely expresses a disagreement with the decision's merits without offering a specific critique of the reasoning's structure or addressing the statutory requirements for the review.

Parole chiave

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detention regime extension lack of motivation appeal review of legality limits associative membership role inadmissible appeal criminalità persistente proroga della carcerazione pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis ord. pen.
SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Giovanni Arena avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA GIOVANNI nato a CATANIA il 09/08/1956 avverso l'ordinanza del 17/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Giovanni Arena avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato assenza di motivazione dell'ordinanza impugnata, che non ha valutato il ruolo associativo solo gregario del condannato, né l'assenza di dati riferibili all'attualità; rilevato che il provvedimento impugnato ha evidenziato la lunga e stabile appartenenza associativa, che aveva consentito una latitanza durata dal 1993 al 2011; l'attuale operatività dell'organizzazione criminosa di riferimento; l'assenza di dissociazione o distacco dal gruppo di sodali; ritenuto che il motivo di ricorso si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità e a quelli che riguardano l'impugnazione in tema di provvedimenti che concernono il regime differenziato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 11 maggi