Ordinanza — n. 22274/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESARANO GAETANO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 25/06/1950 avverso l'ordinanza del 17/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Gaetano Cesarano avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato assenza di motivazione in relazione a quanto dedotto dalla difesa con il reclamo in ordine al ruolo di mero partecipe a suo tempo assunto dal detenuto, alla successiva cessazione del clan di riferimento, alla dissociazione manifestata dal detenuto e alla estraneità del nucleo familiare rispetto alla criminalità organizzata; il Tribunale di sorveglianza aveva valorizzato le lievi sanzioni disciplinari riportate negli ultimi anni e trascurato il percorso di revisione critica del passato, documentato dalla relazione dell'equipe interna; era stato letto il contenuto di un colloquio come funzionale a inviare messaggi all'esterno, mentre la difesa aveva spiegato che il detenuto aveva fatto riferimento a quanto dallo stesso dichiarato in un interrogatorio con l'autorità giudiziaria; aveva ritenuto il detenuto come elemento di vertice del clan di riferimento, del quale, invece, era stato solo partecipe; infine, il decreto ministeriale di proroga aveva valutato anche le limitazioni alla corrispondenza, mentre, in realtà negli ultimi tre anni non erano stati mai emessi, nei confronti del ricorrente, provvedimenti di censura; rilevato che l'ordinanza impugnata ha rilevato che il decreto ministeriale aveva dato conto della ritenuta perdurante operatività del clan Cesarano, che, pur destrutturato dagli arresti, era ancora operativo nel territorio di Castellammare di Stabia e Pompei; del ruolo apicale svolto dal detenuto, fratello del promotore Ferdinando; del percorso di dissociazione e revisione critica del passato, peraltro non coniugato ad una effettiva abiura dai metodi violenti né da condotte riparative; della condotta intra murario non esente da rilevi disciplinari; del contenuto criptico, e quindi sospetto, di taluni colloqui con familiari; ritenuto che il motivo di ricorso si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità e a quelli che riguardano l'impugnazione in tema di provvedimenti che concernono il regime differenziato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22274/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Gaetano Cesarano avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato assenza di motivazione in relazione a quanto dedotto dalla difesa con il reclamo in ordine al ruolo di mero partecipe a suo tempo assunto dal detenuto, alla successiva cessazione del clan di riferimento, alla dissociazione manifestata dal detenuto e alla estraneità del nucleo familiare rispetto alla criminalità organizzata; il Tribunale di sorveglianza aveva valorizzato le lievi sanzioni disciplinari riportate negli ultimi anni e trascurato il percorso di revisione critica del passato, documentato dalla relazione dell'equipe interna; era stato letto il contenuto di un colloquio come funzionale a inviare messaggi all'esterno, mentre la difesa aveva spiegato che il detenuto aveva fatto riferimento a quanto dallo stesso dichiarato in un interrogatorio con l'autorità giudiziaria; aveva ritenuto il detenuto come elemento di vertice del clan di riferimento, del quale, invece, era stato solo partecipe; infine, il decreto ministeriale di proroga aveva valutato anche le limitazioni alla corrispondenza, mentre, in realtà negli ultimi tre anni non erano stati mai emessi, nei confronti del ricorrente, provvedimenti di censura; rilevato che l'ordinanza impugnata ha rilevato che il decreto ministeriale aveva dato conto della ritenuta perdurante operatività del clan Cesarano, che, pur destrutturato dagli arresti, era ancora operativo nel territorio di Castellammare di Stabia e Pompei; del ruolo apicale svolto dal detenuto, fratello del promotore Ferdinando; del percorso di dissociazione e revisione critica del passato, peraltro non coniugato ad una effettiva abiura dai metodi violenti né da condotte riparative; della condotta intra murario non esente da rilevi disciplinari; del contenuto criptico, e quindi sospetto, di taluni colloqui con familiari; ritenuto che il motivo di ricorso si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità e a quelli che riguardano l'impugnazione in tema di provvedimenti che concernono il regime differenziato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESARANO GAETANO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 25/06/1950 avverso l'ordinanza del 17/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Gaetano Cesarano avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato assenza di motivazione in relazione a quanto dedotto dalla difesa con il reclamo in ordine al ruolo di mero partecipe a suo tempo assunto dal detenuto, alla successiva cessazione del clan di riferimento, alla dissociazione manifestata dal detenuto e alla estraneità del nucleo familiare rispetto alla criminalità organizzata; il Tribunale di sorveglianza aveva valorizzato le lievi sanzioni disciplinari riportate negli ultimi anni e trascurato il percorso di revisione critica del passato, documentato dalla relazione dell'equipe interna; era stato letto il contenuto di un colloquio come funzionale a inviare messaggi all'esterno, mentre la difesa aveva spiegato che il detenuto aveva fatto riferimento a quanto dallo stesso dichiarato in un interrogatorio con l'autorità giudiziaria; aveva ritenuto il detenuto come elemento di vertice del clan di riferimento, del quale, invece, era stato solo partecipe; infine, il decreto ministeriale di proroga aveva valutato anche le limitazioni alla corrispondenza, mentre, in realtà negli ultimi tre anni non erano stati mai emessi, nei confronti del ricorrente, provvedimenti di censura; rilevato che l'ordinanza impugnata ha rilevato che il decreto ministeriale aveva dato conto della ritenuta perdurante operatività del clan Cesarano, che, pur destrutturato dagli arresti, era ancora operativo nel territorio di Castellammare di Stabia e Pompei; del ruolo apicale svolto dal detenuto, fratello del promotore Ferdinando; del percorso di dissociazione e revisione critica del passato, peraltro non coniugato ad una effettiva abiura dai metodi violenti né da condotte riparative; della condotta intra murario non esente da rilevi disciplinari; del contenuto criptico, e quindi sospetto, di taluni colloqui con familiari; ritenuto che il motivo di ricorso si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità e a quelli che riguardano l'impugnazione in tema di provvedimenti che concernono il regime differenziato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso