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Ordinanza — n. 22272/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22272/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22272/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MITA GIUSEPPE nato a GRAVINA DI PUGLIA il 17/06/1957 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 19 settembre 2016, con cui il Tribunale di Bari aveva dichiarato Giuseppe Mita colpevole del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 18 settembre 2016, condannandolo alla pena di mesi sei e giorni venti di reclusione; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della commisurazione della pena; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla motivazione resa sul punto dalla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22272/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 159/11, commesso il 18 settembre 2016, condannandolo alla pena di mesi sei e giorni venti di reclusione; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della commisurazione della pena; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla motivazione resa sul punto dalla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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commisurazione della pena minorile riesame dell'entità pena sanzioni penali infrazione privilegiata contravvenzioni misura meno grave
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MITA GIUSEPPE nato a GRAVINA DI PUGLIA il 17/06/1957 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 19 settembre 2016, con cui il Tribunale di Bari aveva dichiarato Giuseppe Mita colpevole del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 18 settembre 2016, condannandolo alla pena di mesi sei e giorni venti di reclusione; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della commisurazione della pena; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla motivazione resa sul punto dalla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, I'll maggio 202