Ordinanza — n. 22271/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIAMMA SABATO nato a SCAFATI il 20/09/1997 avverso la sentenza del 20/12/2022 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; tAA, Rilevato che l'ordinanza impugnata ha revocato, nei confronti di Sabato Fiamma, sia sospensione condizionale della pena concessa con sentenza 13 marzo 2018 della Corte di appello di Salerno; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla "carriera delinquenziale del Fiamma"; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, atteso che si duole di omessa motivazione in ordine alla pericolosità del condannato, punto escluso dal giudizio da compiere in sede di applicazione dell'art. 168 cod. pen.; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 168 cod. pen; Ordinanza — n. 22271/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 168 cod. pen.; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIAMMA SABATO nato a SCAFATI il 20/09/1997 avverso la sentenza del 20/12/2022 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; tAA, Rilevato che l'ordinanza impugnata ha revocato, nei confronti di Sabato Fiamma, sia sospensione condizionale della pena concessa con sentenza 13 marzo 2018 della Corte di appello di Salerno; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla "carriera delinquenziale del Fiamma"; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, atteso che si duole di omessa motivazione in ordine alla pericolosità del condannato, punto escluso dal giudizio da compiere in sede di applicazione dell'art. 168 cod. pen.; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 11 maggio 202