Ordinanza — n. 22270/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 12/05/1963 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 5 marzo 2019, con cui il Tribunale di aveva dichiarato Giuseppe Vacca colpevole del reato di concorso nella detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, commesso il 28 novembre 2012, condannandolo alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed € 4.600 di multa; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine alla consapevolezza in capo al Vacca della detenzione dell'arma da parte del correo; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22270/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 12/05/1963 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 5 marzo 2019, con cui il Tribunale di aveva dichiarato Giuseppe Vacca colpevole del reato di concorso nella detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, commesso il 28 novembre 2012, condannandolo alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed € 4.600 di multa; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine alla consapevolezza in capo al Vacca della detenzione dell'arma da parte del correo; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 12/05/1963 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 5 marzo 2019, con cui il Tribunale di aveva dichiarato Giuseppe Vacca colpevole del reato di concorso nella detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, commesso il 28 novembre 2012, condannandolo alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed € 4.600 di multa; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine alla consapevolezza in capo al Vacca della detenzione dell'arma da parte del correo; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 maggio 2