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Ordinanza — n. 22267/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22267/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22267/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAITTA DAVIDE nato a CATANIA il 08/01/1989 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; 1.6 Mi' Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 25 febbraio 2022, con cui il Tribunale di Enna aveva dichiarato Davide Saitta colpevole del reato di cui all'art.76, comma 4, d.lvo n. 159/11, commesso il 16 luglio 2019, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22267/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 159/11, commesso il 16 luglio 2019, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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rapina qualificata aggravamento della pena altri capi d'accusa attenuazione della pena infrazione privilegiata reiterazione di reati penali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAITTA DAVIDE nato a CATANIA il 08/01/1989 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; 1.6 Mi' Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 25 febbraio 2022, con cui il Tribunale di Enna aveva dichiarato Davide Saitta colpevole del reato di cui all'art.76, comma 4, d.lvo n. 159/11, commesso il 16 luglio 2019, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 maggio 2