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Ordinanza — n. 22266/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22266/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22266/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIOMBAROLO FRANCESCO nato a ANDRIA il 16/12/1961 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 21 dicembre 2018, con cui il Tribunale di Trani aveva dichiarato Francesco Piombarolo colpevole del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 25 ottobre 2011, condannandolo alla pena di anni uno e mesi otto edi reclusione; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di applicazione della recidiva, del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione riferita al caso in esame, e relativo a punti della decisione rispetto ai quali non risulta devoluta la cognizione al secondo giudice; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22266/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 159/11, commesso il 25 ottobre 2011, condannandolo alla pena di anni uno e mesi otto edi reclusione; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di applicazione della recidiva, del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione riferita al caso in esame, e relativo a punti della decisione rispetto ai quali non risulta devoluta la cognizione al secondo giudice; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione sanzione penale inadempimento reiterato atto preparatorio non punibile altri reati pentito
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIOMBAROLO FRANCESCO nato a ANDRIA il 16/12/1961 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 21 dicembre 2018, con cui il Tribunale di Trani aveva dichiarato Francesco Piombarolo colpevole del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 25 ottobre 2011, condannandolo alla pena di anni uno e mesi otto edi reclusione; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di applicazione della recidiva, del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione riferita al caso in esame, e relativo a punti della decisione rispetto ai quali non risulta devoluta la cognizione al secondo giudice; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 maggio 20