Ordinanza — n. 22265/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOHNSON CHIBONA nato il 10/08/1984 avverso la sentenza del 19/09/2022 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato Chibona Jdhshon colpevole del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso 1'8 luglio 2019, condannandolo alla pena di C 2.000 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego della causa di non punibilità della speciale tenuità del fattO; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione - che ha ritenuto che l'imputato avesse agito con finalità di offesa alla persona - e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 4 legge n. 110/1975; Ordinanza — n. 22265/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4 legge n. 110/1975, commesso 1'8 luglio 2019, condannandolo alla pena di C 2.000 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego della causa di non punibilità della speciale tenuità del fattO; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione - che ha ritenuto che l'imputato avesse agito con finalità di offesa alla persona - e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOHNSON CHIBONA nato il 10/08/1984 avverso la sentenza del 19/09/2022 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato Chibona Jdhshon colpevole del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso 1'8 luglio 2019, condannandolo alla pena di C 2.000 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego della causa di non punibilità della speciale tenuità del fattO; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione - che ha ritenuto che l'imputato avesse agito con finalità di offesa alla persona - e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, I'll maggio 20