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Ordinanza — n. 22264/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22264/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22264/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTIERI GIUSEPPA nato a PALERMO il 22/09/1980 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; tvfb Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 27 gennaio 2021, con cui il Tribunale di Palermo aveva dichiarato Giuseppa Altieri colpevole dei reati di cui all'art.75, comma 2, d.lvo n. 159/11 e art. 648 cod. pen., commessi il 29 marzo 2019, condannandola alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione; rilevato che la ricorrente ha denunciato difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 22264/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 159/11 e art. 648 cod. pen., commessi il 29 marzo 2019, condannandola alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione; rilevato che la ricorrente ha denunciato difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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circostanza attenuante infrazione privilegiata reato flagrante pubblica istigazione a delinquere risarcimento alle vittime di reati gravi indizi di reato

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTIERI GIUSEPPA nato a PALERMO il 22/09/1980 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; tvfb Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 27 gennaio 2021, con cui il Tribunale di Palermo aveva dichiarato Giuseppa Altieri colpevole dei reati di cui all'art.75, comma 2, d.lvo n. 159/11 e art. 648 cod. pen., commessi il 29 marzo 2019, condannandola alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione; rilevato che la ricorrente ha denunciato difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, l'11 maggio 20