Ordinanza — n. 22263/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NESTOLA FRANCESCO nato a GALATINA il 02/10/1981 avverso l'ordinanza del 15/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; /<-13 Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Francesco Nestola, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, disponendo la misura della detenzione domiciliare; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, che non ha considerato l'intrapreso percorso di rieducazione; rilevato che l'ordinanza ha motivato il diniego della più ampia misura alternativa sul rilievo della ancora significativa pericolosità, desumibile da due procedimenti penali pendenti per fatti recenti; ritenuto che il motivo non si confronta con le ragioni poste a fondamento della decisione e si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22263/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; /<-13 Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Francesco Nestola, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, disponendo la misura della detenzione domiciliare; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, che non ha considerato l'intrapreso percorso di rieducazione; rilevato che l'ordinanza ha motivato il diniego della più ampia misura alternativa sul rilievo della ancora significativa pericolosità, desumibile da due procedimenti penali pendenti per fatti recenti; ritenuto che il motivo non si confronta con le ragioni poste a fondamento della decisione e si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NESTOLA FRANCESCO nato a GALATINA il 02/10/1981 avverso l'ordinanza del 15/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; /<-13 Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Francesco Nestola, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, disponendo la misura della detenzione domiciliare; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, che non ha considerato l'intrapreso percorso di rieducazione; rilevato che l'ordinanza ha motivato il diniego della più ampia misura alternativa sul rilievo della ancora significativa pericolosità, desumibile da due procedimenti penali pendenti per fatti recenti; ritenuto che il motivo non si confronta con le ragioni poste a fondamento della decisione e si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 11 maggio