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Ordinanza — n. 22262/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22262/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22262/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSO SIMONE nato a MONZA il 11/08/1980 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata in parziale riforma della sentenza in data 5 marzo 2020 con cui il Tribunale di Firenze aveva dichiarato Simone Fuso colpevole dei reati di cui all'art.75, comma 2, d.lvo n. 159/11 e 707 cod. pen., commessi il 20 ottobre 2017, ha qualificato il capo A ai sensi dell'art. 76, commi 1 e 3, d.lvo n. 159/2011 e ridotto la pena a mesi cinque di arresto, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine all'assenza di giustificato motivo del porto del cacciavite; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22262/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 159/11 e 707 cod. pen., commessi il 20 ottobre 2017, ha qualificato il capo A ai sensi dell'art. 76, commi 1 e 3, d.lvo n. 159/2011 e ridotto la pena a mesi cinque di arresto, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine all'assenza di giustificato motivo del porto del cacciavite; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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porto abusivo di armi oggetto pericoloso infrazione alla legge sulle armi violenza o minaccia contro le autorità arma personale motivi di sicurezza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSO SIMONE nato a MONZA il 11/08/1980 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata in parziale riforma della sentenza in data 5 marzo 2020 con cui il Tribunale di Firenze aveva dichiarato Simone Fuso colpevole dei reati di cui all'art.75, comma 2, d.lvo n. 159/11 e 707 cod. pen., commessi il 20 ottobre 2017, ha qualificato il capo A ai sensi dell'art. 76, commi 1 e 3, d.lvo n. 159/2011 e ridotto la pena a mesi cinque di arresto, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine all'assenza di giustificato motivo del porto del cacciavite; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, l'11 maggio 2