Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22259/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court declares appeal inadmissible due to withdrawal and orders costs payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22259/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Antonino Cannizzaro inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant had previously submitted a formal declaration of withdrawal regarding the appeal against the surveillance court's order for the execution of a liberty vigilance measure. Consequently, the court ruled that the appeal could not proceed and mandated the payment of fines to the penalty fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.p.; Art. 100 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant formally withdraws the claim, resulting in the dismissal of the proceedings and the imposition of costs on the withdrawing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal inadmissibility declaration procedural costs liberty vigilance measure Cassa delle ammende esecuzione delle pene diritto alla libertà liberazione definitiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 100 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNIZZARO ANTONINO nato a LAMEZIA TERME il 11/07/1979 avverso l'ordinanza del 17/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA dì FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto l'appello presentato da Antonino Cannizzaro, avverso ordinanza del magistrato di sorveglianza di Livorno in data 11 maggio 2022 che ha disposto l'esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata applicata con la sentenza di condanna; rilevato che il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 11 maggio 2023.