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Ordinanza — n. 22258/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22258/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22258/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACIOLLA ANTONIO nato a GRUMO NEVANO il 02/01/1980 avverso l'ordinanza del 15/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo avverso l'ordinanza, pronunciata in data 16 agosto 2022, del magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria che aveva respinto la richiesta di Antonio Paciolla di liberazione anticipata per i semestri dal 27 novembre 2009 al 6 luglio 2013 e dal 2 settembre 2021 al 21 marzo 2022; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione della decisione sia in relazione ai semestri più risalenti - in relazione ai quali era stata valorizzata condanna per reato associativo, ma senza accertare se i semestri rientravano nel dato cronologico considerato dalla sentenza - sia in ordine al semestre più recente - in relazione al quale era stato valutato come decisivo un illecito disciplinare senza considerare il comportamento complessivo tenuto nel semestre né l'effettiva gravità della condotta sanzionata -; rilevato che il reclamo proposto avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza non aveva riguardato, come precisa il Tribunale di sorveglianza, la decisione relativa al semestre più recente e dunque, in parte qua, il motivo di ricorso non è consentito; ritenuto che, quanto ai semestri più risalenti, il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione - che ha evidenziato che la condotta associativa era iniziata nell'anno 2009 e si era quindi protratta anche durante la detenzione, peraltro, avvenuta anche con arresti domiciliari - , senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22258/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo avverso l'ordinanza, pronunciata in data 16 agosto 2022, del magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria che aveva respinto la richiesta di Antonio Paciolla di liberazione anticipata per i semestri dal 27 novembre 2009 al 6 luglio 2013 e dal 2 settembre 2021 al 21 marzo 2022; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione della decisione sia in relazione ai semestri più risalenti - in relazione ai quali era stata valorizzata condanna per reato associativo, ma senza accertare se i semestri rientravano nel dato cronologico considerato dalla sentenza - sia in ordine al semestre più recente - in relazione al quale era stato valutato come decisivo un illecito disciplinare senza considerare il comportamento complessivo tenuto nel semestre né l'effettiva gravità della condotta sanzionata -; rilevato che il reclamo proposto avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza non aveva riguardato, come precisa il Tribunale di sorveglianza, la decisione relativa al semestre più recente e dunque, in parte qua, il motivo di ricorso non è consentito; ritenuto che, quanto ai semestri più risalenti, il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione - che ha evidenziato che la condotta associativa era iniziata nell'anno 2009 e si era quindi protratta anche durante la detenzione, peraltro, avvenuta anche con arresti domiciliari - , senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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remissione della pena semilibertà abbandono del procedimento penale messa in libertà provvisoria attenuazione libera della pena disdetta anticipata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACIOLLA ANTONIO nato a GRUMO NEVANO il 02/01/1980 avverso l'ordinanza del 15/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo avverso l'ordinanza, pronunciata in data 16 agosto 2022, del magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria che aveva respinto la richiesta di Antonio Paciolla di liberazione anticipata per i semestri dal 27 novembre 2009 al 6 luglio 2013 e dal 2 settembre 2021 al 21 marzo 2022; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione della decisione sia in relazione ai semestri più risalenti - in relazione ai quali era stata valorizzata condanna per reato associativo, ma senza accertare se i semestri rientravano nel dato cronologico considerato dalla sentenza - sia in ordine al semestre più recente - in relazione al quale era stato valutato come decisivo un illecito disciplinare senza considerare il comportamento complessivo tenuto nel semestre né l'effettiva gravità della condotta sanzionata -; rilevato che il reclamo proposto avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza non aveva riguardato, come precisa il Tribunale di sorveglianza, la decisione relativa al semestre più recente e dunque, in parte qua, il motivo di ricorso non è consentito; ritenuto che, quanto ai semestri più risalenti, il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione - che ha evidenziato che la condotta associativa era iniziata nell'anno 2009 e si era quindi protratta anche durante la detenzione, peraltro, avvenuta anche con arresti domiciliari - , senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 11